TURISMO, NO ALLA TASSA DI SOGGIORNO – Nota di Barberini sulla legislazione turistica regionale

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Sarà necessaria una delle seguenti
caratteristiche: presenza di “beni culturali, ambientali-paesaggistici,
strutture ricettive”, per essere definita “località turistica” o
“città d’arte” ed avere quindi la possibilità di istituire la tassa di
soggiorno. In questo caso saranno comunque gli stessi Comuni, inclusi in un
apposito elenco regionale, a decidere sull’applicazione o meno della tassa.

Si tratta della modifica e quindi dell’integrazione alla legge regionale
“18/2006” (legislazione turistica regionale), il cui contenuto è stato
illustrato stamani in Seconda Commissione dall’assessore regionale al
Turismo, Fabrizio Bracco che ha tenuto tuttavia a precisare come questa
iniziativa legislativa “non deve essere confusa come discussione in merito
all’applicazione della tassa di soggiorno”, una scelta, ha precisato, di
esclusiva competenza dei Consigli comunali.
I parametri di definizione di località turistica in sostanza danno la
possibilità a tutti i Comuni umbri di possedere una delle caratteristiche
necessarie all’istituzione della tassa di soggiorno.
Mentre sulla formulazione delle caratteristiche per la definizione di
località turistica (emendamento) si è registrato il voto unanime della
Commissione, sull’articolato, i commissari della minoranza si sono astenuti.

A margine della riunione, il consigliere Luca Barberini (PD) ha tenuto a
precisare, in una nota, che il suo voto favorevole sull’atto è da
“ritenersi legato alla possibilità di trasmettere l’iniziativa legislativa
all’Assemblea regionale”, sottolineando al contempo la sua “non
condivisione all’istituzione della tassa di soggiorno decisa dal precedente
Governo Berlusconi”.

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